ARENA GARIBALDI

STADIO ROMEO ANCONETANI

STORIA

L’Arena Garibaldi è lo stadio di Pisa e del Pisa Sporting Club, ma nacque nel 1807 come struttura adibita a manifestazioni di vario genere: c’era infatti un anfiteatro diurno per gli spettacoli teatrali dell’epoca e vi si svolgevano corse ippiche sul prato circostante al teatro. Il nome, fino al 1882, fu quello di Arena Federighi (Sabatino Federighi fu il primo proprietario delle strutture).

Le attività dell’Arena proseguirono fino al 1896, prima di un periodo di abbandono del terreno e delle strutture fino al 1919. Nel frattempo, nel 1909, era nato il Pisa Sporting Club, che nei sui primi anni di attività sportiva, giocò sui vari terreni di gioco (piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Piazza d’Armi, Velodromo Stampace e Campo dell’Abetone).

Nel 1919 il terreno dell’Arena venne acquistato dal Pisa, che lo trasformò in un campo sportivo regolamentare. La costruzione delle prime strutture (tribuna coperta e tribuna scoperta per gli spettatori) risale al 1931, quando lo stadio cambiò denominazione in Campo del Littorio.

Dopo la fine della guerra, tornato il nome originale, la struttura si sviluppò fino ad assumere i connotati di un vero e proprio stadio moderno, inglobato però nel popoloso quartiere di Porta a Lucca: la Curva Nord risale al 1961, mentre la nuova Gradinata, costruita insieme alla Curva Sud, risale al 1968. Nel 1978 venne chiuso l’anello delle gradinate col prolungamento delle due curve a ridosso della tribuna, mentre nell’estate del 1982 fu ristrutturata e ampliata la tribuna coperta, abbattendo la copertura originaria. Lo stadio è arrivato a ospitare fino a 35.000 spettatori.

L’ultima modifica delle strutture risale al 1989, quando venne eliminata la pista di atletica, abbassato il campo e completati i gradoni verso il basso. Nel 1999, a seguito della scomparsa del tifoso Maurizio Alberti, la Curva Nord è stata intitolata alla sua memoria, mentre nel 2001 l’Arena Garibaldi è stata cointestata al compianto presidente Romeo Anconetani.

Nel 2007 l’Arena ha compiuto 200 anni.

(Si ringrazia per le informazioni storiche Fabio Vasarelli – Associazione Cento).

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per chi raggiunge Pisa in  automobile:
Uscire al  casello autostradale Pisa Centro, valido per l’A12 Genova-Livorno, proseguire  sulla  Strada di Grande Comunicazione  FI-PI-LI e prendere l’uscita Darsena Pisana. Per chi proviene da Firenze tramite la strada di grande comunicazione  FI-PI-LI l’uscita consigliata è quella Aurelia/Darsena. In ogni caso è preferibile seguire le indicazioni per il parcheggio ospiti.

Per chi raggiunge Pisa in aereo:
Fare scalo all’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei, da qui si può raggiungere la Stazione FFSS (con treno navetta all’uscita dell’aeroporto) e raggiungere l’Arena Garibaldi tramite autobus CPT. Controllare le linee su www.cpt.pisa.it

Per chi raggiunge Pisa in treno:
Stazione Pisa Centrale

CODICE DI ACCESSO

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;

Visto l’art. 27 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

è adottato il presente “Codice” che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate

Art. 1
Definizione –
L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva “Pisa Sporting Club”, di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l’efficacia.
Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2
Condotte rilevanti
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.
È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.
A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

 Art.3
Condizioni
Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
E’ ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefitmaturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4
Pubblicità
Il presente codice è pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della società sportiva,  www.pisasportingclub.com nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società “Pisa Sporting Club”.

Art.5
Fonti
Modalità di rilevazione delle condotte
La Società Sportiva “Pisa Sporting Club”, può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:

  • di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l’evento sportivo);
  • le immagini dell’impianto di video sorveglianza;
  • le immagini diffuse a mezzo dei socialnetwork da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
  • le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6
Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

  • il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
  • la tipologia di bene giuridico “aggredito”;
  • il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
  • il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva “Pisa Sporting Club”, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell’interessato;
  • il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7
Durata dei provvedimenti
La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all’art.6.
Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.
Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alertche verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

Art.8
Procedure
La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all’emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.

Art.9
Minori
E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva “Pisa Sporting Club”, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10
Rapporti con altri procedimenti
L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.